I misuratori di velocità su strada per veicoli, i cosiddetti
autovelox, fecero la loro comparsa in Italia a partire dagli anni '70:
prima era l'occhio del tuttore della legge a stabilire, grazie a
esperienza e buonsenso, se un automobilista stava correndo troppo ma da
quando i "velox" sono diventati uno strumento di controllo molto diffuso
e sempre più preciso le forze dell'ordine hanno ceduto il passo alla
tecnologia (almeno in questo ambito).
E il Giudice di Pace di Nardò (Lecce) ha recentemente stabilito,
accogliendo il ricorso di un automobilista, che una multa per eccesso di
velocità, se l'infrazione è rilevata solo dall'occhio del vigile, non è
valida ma deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa
video o con analoghi dispositivi. Secondo la sentenza il verbale
risultava nullo per carenza degli elementi oggettivi, fondandosi
unicamente sulla percezione soggettiva degli agenti accertatori mentre,
secondo la sentenza II sez. civile n. 22891 del 2009 della Corte di
Cassazione, sono nulle le multe inflitte per alta velocità sulla base di
quello che ha visto l'agente accertatore.
Un agente può legittimamente contestare a ragione infrazioni come
l'utilizzo del telefono cellulare alla guida, o il non utilizzo delle
cinture di sicurezza, a d esempio, ma non può però elevare multe per
alta velocità sulla base della sua "percezione soggettiva" che deve
essere supportata da riscontri oggettivi in quanto "tale violazione
doveva essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o
con analoghi dispositivi che, avrebbero consentito di accertare, anche
in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti
illecito amministrativo."
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